il blog di Giorgio Montanari

candidato consigliere comunale a Imperia per Guido Abbo Sindaco

Accesso agli atti

Il Consiglio di Stato ha sentenziato che ai consiglieri comunali non può essere vietato l’accesso agli atti delle società con partecipazione maggioritaria del Comune. In pratica il diritto di ciascun consigliere di espletare i propri compiti di controllo (per cui è spesso necessaria l’acquisizione di atti quali bilanci, elenco clienti e fornitori, etc.) prevale sulle norme del diritto societario.

Nel caso concreto, un consigliere comunale ha chiesto a una società multiservizi (trasporto locale, energia e ambiente), partecipata dal comune, di avere copia dell’elenco clienti e fornitori e dei bilanci trimestrali. La società ha negato l’accesso sostenendo che questa forma di trasparenza è incompatibile con il diritto societario, che prevede forme di trasparenza a favore dei soci, ma con determinate modalità specificate dal codice civile. La società, quindi, ha ritenuto che il codice civile individui disposizioni speciali prevalenti sul Testo unico degli enti locali. A maggior ragione nel caso in cui la società pubblica non abbia avuto l’affidamento diretto del servizio (cosiddetto in house). Insomma la trasparenza societaria non prevederebbe deroghe o integrazioni. Il Tar in primo grado e il Consiglio di stato hanno dato ragione al consigliere. Secondo Palazzo Spada, il consigliere comunale, al fine di poter adempiere al proprio ufficio, deve essere messo a conoscenza di ogni attività che riguarda la pubblica amministrazione. Nella decisione si legge che «tutto ciò che concerne l’attività della pubblica amministrazione in cui è incardinato il consigliere comunale non può non essere messa a sua disposizione».

(ItaliaOggi N. 233 pag. 35 del 1/10/2010 – Articolo completo)

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