Mi è stato segnalato da un visitatore che sulla Gazzetta Ufficiale è uscita il 28 febbraio scorso la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.
E’ stato, tra le altre cose, inserito un nuovo articolo, l’8-sexies che dice: [le sottolineature sono mie]
Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato1. Gli oneri relativi alle attivita’ di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche’ quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente e’ pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche’ alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attivita’ di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L’importo da restituire e’ individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorita’ d’ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all’individuazione dell’importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
4. […] il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l’attuazione […] di quanto previsto dal comma 2, nonche’ le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agl utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonche’ al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicita’, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta.
5. Nell’ambito delle informazioni fornite all’utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese gia’ sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attivita’ di cui al comma 4, nonche’ all’osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all’artcolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
Qui si stabilisce che la famosa tariffa pagata fino a qualche tempo fa all’Amat è dovuta per intero nei casi in cui, come il nostro, il depuratore non sia a regime ma sia in corso la sua progettazione o la sua realizzazione. Viene detto che gli oneri relativi a queste attività propedeutiche all’attività di depurazione hanno tutto il diritto di stare in bolletta.
E per la restituzione della differenza, vale lo stesso principio: da ciò che l’Amat dovrebbe restituire secondo la sentenza Corte Costituzionale bisogna sottrarre gli oneri derivati dalle attività di progettazione o realizzazione. In pratica tutto quanto. Perché se ho ben inteso il legalese non viene specificato che la non-restituzione riguarda solo quello che del “supplemento” è effettivamente andato al depuratore, ma in generale tutto il costo dello stesso dev’essere scalato dalla cifra da rimborsare.
Ricapitolando: è giusto pagare la tassa anche quando il depuratore non c’è ma si trova in fase di realizzazione, e comunque non può essere rimborsata qualora la somma spesa per la realizzazione dell’impianto siano uguali o maggiori di quello che è stato pagato dagli utenti.
Infine viene inserito l’obbligo di dettagliare nelle bollette l’ammontare delle cifre, provenienti dagli utenti, che sono state stanziate per gli impianti di depurazione, e in pratica di tenerci aggiornati su come procedono i lavori, se sono nei tempi oppure no.
A Imperia gli Amministratori dichiararono tramite stampa che “I proventi derivanti dalla tassa sulla depurazione non andavano a finanziare le cene della Giunta, ma la manutenzione delle condotte fognarie.”
Se tecnicamente la manutenzione delle condotte fognarie sia in un qualche modo correlata alla costruzione del depuratore non lo so, ma comunque sia i soldi non saranno restituiti perché seppur ancora senza risultati, per quell’eterno cantiere di soldi ne sono stati spesi uno sprofondo: sicuramente non meno dei 10 milioni di euro che gli imperiesi hanno versato in più negli ultimi 10 anni e di cui qualcuno aveva già cominciato a chiedere il rimborso.
Qui tutta la legge.
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