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Legge "Salva Amat" ?

Mi è stato segnalato da un visitatore che sulla Gazzetta Ufficiale è uscita il 28 febbraio scorso la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.

E’ stato, tra le altre cose, inserito un nuovo articolo, l’8-sexies che dice: [le sottolineature sono mie]

Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

1. Gli oneri relativi alle attivita’ di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche’ quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente e’ pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche’ alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attivita’ di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L’importo da restituire e’ individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorita’ d’ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all’individuazione dell’importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. […] il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l’attuazione […] di quanto previsto dal comma 2, nonche’ le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agl utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonche’ al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicita’, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta.

5. Nell’ambito delle informazioni fornite all’utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese gia’ sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attivita’ di cui al comma 4, nonche’ all’osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all’artcolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

Qui si stabilisce che la famosa tariffa pagata fino a qualche tempo fa all’Amat è dovuta per intero nei casi in cui, come il nostro, il depuratore non sia a regime ma sia in corso la sua progettazione o la sua realizzazione. Viene detto che gli oneri relativi a queste attività propedeutiche all’attività di depurazione hanno tutto il diritto di stare in bolletta.

E per la restituzione della differenza, vale lo stesso principio: da ciò che l’Amat dovrebbe restituire secondo la sentenza Corte Costituzionale bisogna sottrarre gli oneri derivati dalle attività di progettazione o realizzazione. In pratica tutto quanto.  Perché se ho ben inteso il legalese non viene specificato che la non-restituzione riguarda solo quello che del “supplemento” è effettivamente andato al depuratore, ma in generale tutto il costo dello stesso dev’essere scalato dalla cifra da rimborsare.

Ricapitolando: è giusto pagare la tassa anche quando il depuratore non c’è ma si trova in fase di realizzazione, e comunque non può essere rimborsata qualora la somma spesa per la realizzazione dell’impianto siano uguali o maggiori di quello che è stato pagato dagli utenti.

Infine viene inserito l’obbligo di dettagliare nelle bollette l’ammontare delle cifre, provenienti dagli utenti, che sono state stanziate per gli impianti di depurazione, e in pratica di tenerci aggiornati su come procedono i lavori, se sono nei tempi oppure no.

A Imperia gli Amministratori dichiararono tramite stampa che “I proventi derivanti dalla tassa sulla depurazione non andavano a finanziare le cene della Giunta, ma la manutenzione delle condotte fognarie.”

Se tecnicamente la manutenzione delle condotte fognarie sia in un qualche modo correlata alla costruzione del depuratore non lo so, ma comunque sia i soldi non saranno restituiti perché seppur ancora senza risultati, per quell’eterno cantiere di soldi ne sono stati spesi uno sprofondo: sicuramente non meno dei 10 milioni di euro che gli imperiesi hanno versato in più negli ultimi 10 anni e di cui qualcuno aveva già cominciato a chiedere il rimborso.

Qui tutta la legge.

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4 commenti

  1. non è un commento al post ma non so come contattarti diversamente
    se può interessarti l’argomento

    LA BUROCRAZIA CHE INQUINA AL SERVIZIO DEL CITTADINO

    Quando i nodi vengono al pettine bisognerebbe intervenire per sbrogliarli.
    Purtroppo se i nodi sono norme e gli strumenti per risolvere i problemi sono decreti ministeriali, da emanarsi in accordo tra più ministeri e associazioni di categoria e commissioni stato regioni e altri enti e para enti, i cittadini finiscono col veder crescere le contraddizioni.
    Il primo nodo di cui oggi mi preme parlare è il sistema di gestione degli elettrodomestici “usati” che i cittadini intendono allontanare dalle proprie case, dopo averli sostituiti con altri più efficienti, meno inquinanti e incentivati.
    Il commerciante che vende i nuovi, al momento di consegnarli, non può attualmente ritirare i vecchi, manca appunto una parte di normativa “attuativa”. Non può e non deve neppure ritirarli come se fossero “roba sua”, perché il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito che si tratta di rifiuti “non compatibili con l’attività dichiarata al registro imprese”, quindi non rilascia le autorizzazioni relative al trasporto di propri rifiuti, oggi necessarie per tutti coloro che intendono gestire in proprio i rifiuti della rispettiva attività economica.( per la rumenta delle case per ora non è prevista!!!!).
    Il risultato è che, visto che i rifiuti prodotti nelle nostre case sono di competenza del servizio pubblico comunale, le norme la chiamano “privativa”, gli elettrodomestici dovrebbero essere avviati a tale servizio, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso.
    A Imperia il servizio ingombranti è a domicilio ovvero presso le aree attrezzate, quindi i cittadini devono chiamare il numero verde attivato oppure caricarsi il bene sulla macchina (ammesso che si possa per il codice della strada) e consegnarli presso le aree attrezzate.
    Se il bene viene ritirato dal commerciante e trasportato con i propri mezzi all’area attrezzata, si prevedono queste sanzioni sia per il compratore che per il commerciante trasportatore e per il soggetto che gestisce l’area attrezzata che lo ha ricevuto:
    gestione illecita di rifiuti :
    arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2600 € a 26000 € (ad esempio lavatrice)
    arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2600 € a 26000 € (ad esempio per un frigorifero che è considerato rifiuto pericoloso).

    La giurisprudenza considera tutti i soggetti coinvolti “concorrenti” nel reato

    La soluzione del problema? A Roma, dove dovrebbero sistemare i decreti di attuazione del sistema che prevede il ritiro “obbligatorio” degli elettrodomestici usati da parte del commerciante, senza necessità di autorizzazione al trasporto, con documenti di trasporto semplificati, e la consegna ai centri comunali “obbligatori”.
    Attualmente è tutto fermo, anche gli elettrodomestici sul bordo delle strade e nelle campagne.

    Cordiali saluti
    Dott. Giovanni Lengueglia
    Consulente legale di diritto ambientale
    Imperia

  2. e se qualcuno, pensasse di considerarli beni usati e venderli al mercato delle pulci, deve fare attenzione perchè senza le norme giuste anche “le pulci” sono rifiuti

    legge 208/2008
    (( Art. 7-sexies
    Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato
    1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che puo’ prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell’usato.
    2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all’individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell’usato.
    3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.
    4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell’ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.
    5. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente )).

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